Responsabile Gestione Sito

Sig. Antonio Bosco

 

Biblioteca Provinciale di Cosenza

Notizie generali


Indirizzo: Via A. Serra – Pal. Santa Chiara - 87100 Cosenza
Tel. fax 0984 / 814639

e-mail biblioteca@provincia.cs.it
Catalogo on-line: www.biblioteca.provincia.cosenza.it/biblioteca/opac_css/

Ente di appartenenza: Provincia di Cosenza
Data di Fondazione: 1975
Data istituzione attuale: 1998
Tipologia funzionale: informativo-divulgativa

 

 

Servizio al pubblico


Accesso: Aperta a tutti
Orario di apertura: da Lunedì a Venerdì 08.15 - 13.15

Lunedì e Giovedì 14.30 – 17.30


Servizi:


* Consultazione in sede;
* Consulenza bibliografica;
* Prestito diretto;
* Consultazione catalogo elettronico;
* Accesso internet;
* Prestito interbibliotecario (ILL);
* Riproduzione documenti (DD).

Patrimonio


Dotazione libraria: 8.000 volumi
Periodici: 204
Cataloghi: alfabetico per autore, titolo, soggetto, classificato-topografico,

interamente informatizzato tramite l'utilizzo del Software ISIS 30
Cataloghi speciali: Fondo Armando Muti (musica); Fondo Calabrese, Storia e Cultura

della Calabria; Raccolta Leggi e Decreti dall' Unità d' Italia ad oggi;

Manoscritto (copia) Codex Purpureus Rossanensis;

Fondo antico:

  1. Inter incultos Aridaldi epistolae duae apologetico-criticae quibus pro Veritate, pro Patria, proq: Calabris Autoribus / Angelo Zavarrone – Venezia: Joannis Manfrè, 1734;

  2. Della vita, virtù, miracoli, ed instituto di San Francesco di Paola, fondatore dell’Ordine de’ Minimi : libri cinque / P. Isidoro Toscano di Paola – Lodi: Sevesi stampatore vescovale, 1696;

  3. Via del miracoloso patriarca de’ Minimi San Francesco di Paola / Bartolomeo Maggiolo – Genova: Franchelli, 1703;

  4. Vita di San Francesco di Paola, fondatore dell’Ordine de’ Minimi / Descritta da Giuseppe Scimitarra – Napoli: Festa, 1856;

  5. Vita et miracoli di San Francesco di Paola / Descritta da Monsignor Paolo Regio Vescovo di Vico – Venezia: Imberti, 1593;

Sistema di indicizzazione classificata:

classificazione decimale Dewey (CDD) edizione abbreviata ufficiale

 
 

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE DI COSENZA

 

CAPO 1

PRINCIPI GENERALI

 

Art.1
Finalità del servizio

 

  1. La Biblioteca della Provincia di Cosenza è un' istituzione culturale aperta al pubblico e costituisce unità di servizio dell'organizzazione bibliotecaria regionale con la qualifica tipologica di "Biblioteca di base"; con criteri di imparzialità e nel rispetto delle varie opinioni, concorre a promuovere le attività che favoriscono il diritto allo studio e alla cultura.

  2. Tali finalità vengono perseguite attraverso i seguenti strumenti:

    1. il reperimento, l'acquisizione, l'ordinamento, la catalogazione e l'uso pubblico di opere e documenti a stampa e audiovisivi, che riguardano gli aspetti socio-culturali dell'intero comprensorio provinciale.
    2. mediante la diffusione del materiale documentario.
    3. mediante la realizzazione di iniziative correlate alle funzioni che sono proprie delle biblioteche di diffusione della lettura e dell'informazione, del documento(corsi, mostre, pubblicazioni, convegni, conferenze, incontri di studio e manifestazioni varie).

 

Art.2
Documentazione di rilevanza locale e sezione locale

 

  1. La Biblioteca provinciale cura la raccolta e la valorizzazione di tutta la documentazione riguardante il suo campo di specializzazione relativa alla storia locale e alla realtà socio-economico-culturale del territorio; a tal fine istituisce ed organizza la Sezione locale e favorisce opportune iniziative che contribuiscono alla conoscenza della storia e tradizione locale; in particolare promuove e coordina la partecipazione dei soggetti pubblici e privati circa l'aggiornamento delle raccolte che documentano la realtà del territorio.

  2. Al fine di conseguire l'integrazione delle risorse documentarie esistenti sul territorio provinciale, la Biblioteca attua forme di collegamento e cooperazione con istituzioni bibliotecarie e archivistiche, pubbliche e private, attraverso apposite convezioni;inoltre
    stretto è il rapporto di collaborazione scientifica con le strutture bibliotecarie dell' Università di Arcavacata.

  3. La Provincia deposita presso il Servizio bibliotecario copia degli atti e degli studi che abbiano rilevanza documentaria locale.



Art.3
Servizi informativi

 

  1. Al fine di soddisfare le esigenze informative dell' utente, di favorire e migliorare l' accesso dei cittadini al Servizio biblioteca e la fruizione del patrimonio documentario, la Biblioteca organizza attività informative e di orientamento.

  2. All' interno di tali attività, può organizzare l'informazione di comunità in collaborazione con le altre agenzie informative( Uffici relazioni con il pubblico, Informagiovani, Sportelli unici, ecc...)

 

 

 

CAPO II
PATRIMONIO E BILANCIO

 

Art.4
Patrimonio delle biblioteche


1. Il patrimonio del Servizio bibliotecario e' costituito da:
a) materiale documentario su qualsiasi supporto;
b) attrezzature, strumenti e arredi in dotazione alla Biblioteca;
c) cataloghi, inventari e altri strumenti bibliografici frutto dell'attività scientifica del Servizio.

2. Le raccolte della Biblioteca e dell' Archivio storico fanno parte del demanio provinciale.

 

 

Art.5
Incremento del patrimonio documentario

 

  1. L'incremento del patrimonio documentario e' funzionale a soddisfare le esigenze informative dell' utenza reale e potenziale, da favorire attraverso servizi adeguati e soddisfacenti.

  2. Detto incremento deriva:


a) dall'acquisto di libri, periodici e altro materiale documentario, su qualsiasi supporto;
b) da donazioni e scambi concordati con l'Ente e da esso formalmente accettati;
c) dal deposito delle pubblicazioni della Provincia, degli Enti locali del territorio provinciale

e di altre istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio:

 

 

Art.6
Inventariazione

 

  1. Tutte le opere stampate o manoscritte che entrano per acquisto e/o per donazione o per qualunque altro titolo, debbono essere annotate nel registro d' ingresso di cui ripeteranno, nella pagina finale del testo, il numero progressivo ad esso relativo.

  2. Parimenti tutte debbono essere contrassegnate con il timbro della Biblioteca sul frontespizio e sul margine di una determinata pagina del volume.

 

Art.7
Materiale documentario


Il patrimonio documentario della Biblioteca Provinciale e' inalienabile. Sono tuttavia ammesse operazioni di scarto del materiale di non rilevante valore storico-documentario, specie se deteriorato e non recuperabile. Lo scarto deve essere autorizzato con apposito atto deliberativo.

 

Art. 8
Patrimonio raro e di pregio


Il Servizio bibliotecario provinciale tutela e valorizza il patrimonio librario e documentario raro e di pregio compreso nelle proprie raccolte, adottando i provvedimenti necessari per renderlo accessibile senza pregiudizio per la sua conservazione.

 

Art.9
Risorse finanziarie

 

  1. Nel bilancio preventivo della Provincia sono previsti appositi capitoli di spesa intestati al Servizio bibliotecario.

  2. Detti capitoli coprono le spese per acquisto di materiale documentario, di strumenti, attrezzature e arredi, per prestazioni utili allo svolgimento di attività istituzionali di promozione della lettura e cooperazione; inoltre per la valorizzazione del patrimonio librario e documentario, per progetti atti a qualificare l'attività del Servizio, nonché per le spese dei servizi generali di gestione, dei contratti di prestazione d' opera e per la formazione professionale. Infine per le spese di pubblicazione di opere curate ed edite direttamente dalla Biblioteca

 

Art. 10
Finalizzazione delle risorse


Le risorse finanziarie, umane e patrimoniali, sono finalizzate a soddisfare le esigenze culturali e informative dei cittadini nel settore di competenza della Biblioteca Provinciale.
2. Nei documenti di Bilancio saranno specificati gli obiettivi annuali e pluriennali che l'Ente intende perseguire con la gestione del Servizio bibliotecario.
3. Nella relazione programmatica per la formazione del bilancio preventivo sono indicati gli obiettivi del Servizio in termini di attività ordinaria e di progetti speciali, di cooperazione e reti, le risorse necessarie al raggiungimento di tali obiettivi, gli strumenti di verifica dei risultati.

 

 

CAPOIII
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

 

Art. 11
Organizzazione e gestione del Servizio

 

  1. L'organizzazione del servizio si definisce sulla base del principio, che spetta all' Amministrazione la definizione degli obiettivi e al dirigente la gestione e l'organizzazione
    degli uffici, adeguati al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi politico- amministrativi.

  2. La Provincia definisce la forma di gestione della Biblioteca come servizio pubblico e stabilisce gli orari di apertura al pubblico secondo le esigenze dei cittadini purché compatibili con le risorse provinciali.

 

  1. Le strutture operative in cui si articola il servizio si differenziano sulla base dell'utenza e della tipologia del materiale.

  2. Il dirigente del Servizio bibliotecario assicura l' efficace ed efficiente gestione della Biblioteca; determina, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali fissati dall' Amministrazione, le modalità di gestione utili per il loro conseguimento; è responsabile dell' organizzazione del lavoro tecnico amministrativo all' interno del Servizio e dei rapporti con il pubblico.

 

  1. Ridefinire i compiti di coordinamento e di assistenza alle biblioteche comunali.

 

Art. 12
Personale del Servizio


Secondo gli indirizzi e gli obiettivi di cui gli obiettivi al precedente articolo, tenuto conto delle finalità che si vuole raggiungere e delle prestazioni che l' Ente vuole erogare e della quantità e qualità del patrimonio documentario, nonché della progressione del suo incremento, la Provincia determina la dotazione del personale della Biblioteca prevedendo profili tecnico-professionali adeguati.

 

Art. 13
Aggiornamento professionale

 

  1. L' attività di aggiornamento professionale, sia sul piano tecnico che sul quello amministrativo, è oggetto di programmazione sulla base di piani annuali e pluriennali, con la previsione delle opportune risorse, in quanto finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi e alla garanzia dei diritti fondamentali del cittadino di cui all' art. 1.

  2. L'attività di aggiornamento è programmata per tutto il personale della Biblioteca Provinciale.

 

CAPO IV
SERVIZIO AL PUBBLICO

 

Art. 14
Criteri generali del servizio al pubblico

  1. I servizi della Biblioteca Provinciale sono organizzati per garantire il diritto allo studio e alla cultura, alla documentazione, all' educazione permanente del cittadino e per diffondere l'attitudine e il gusto della lettura tra i giovani, per favorire e agevolare l' attività di studio e ricerca.

  2. Il personale conforma il proprio comportamento ed il proprio orario di lavoro a tale principio e tende a stabilire rapporti di collaborazione attiva con l'utenza.

  3. L' erogazione del servizio è definita dal Dirigente secondo gli obiettivi stabiliti dall' Amministrazione.

Art. 15
Orario di apertura al pubblico


L' orario di apertura al pubblico e' definito dalla Giunta, sentita la competente commissione consiliare.
Il criterio per la definizione dell'orario di apertura al pubblico della Biblioteca sarà quello di agevolare il più possibile l'accesso dei cittadini al Servizio,tenendo conto delle indicazioni degli utenti e delle esigenze dell' Amministrazione.

 

Art. 16
Accesso

 

  1. L'accesso alla biblioteca e' libero e gratuito per tutti i membri della comunità.

  2. Il patrimonio, i servizi e le strutture devono essere adeguati funzionalmente alle esigenze di lettura e di studio degli utenti, tenendo conto anche delle minoranze, delle persone disabili, dei gruppi più svantaggiati.

 

Art. 17
Consultazione

 

  1. La consultazione e la lettura di ogni documento presente in Biblioteca, dei cataloghi e degli inventari sono libere.

  2. Il personale coadiuva l'utente nelle ricerche fornendo adeguata consulenza.

 

Art. 18
Prestito

  1. Il prestito a domicilio del materiale documentario del Servizio è, di norma, sempre consentito.

  2. Eventuali limitazioni del prestito sono ammesse solo per esigenze di tutela, conservazione e cura dell'interesse pubblico più generale.

 

  1. Le modalità di fruizione del servizio di prestito, eventuali limitazioni, deroghe, sanzioni, sono stabilite dal Dirigente secondo criteri di corretta gestione del patrimonio pubblico e indicate nella carta dei servizi.

 

  1. Per particolari esigenze di studio e ricerca, a uffici, scuole ed altri consimili soggetti collettivi e pubblici, su motivata richiesta, potrà essere consentito derogare alle eventuali limitazioni di cui sopra.

 

Art. 19
Iscrizione al servizio di prestito

 

  1. Sono ammessi al servizio di prestito tutti coloro che ne facciano opportuna richiesta, fornendo le notizie essenziali alla propria identificazione e reperibilità. I dati e le informazioni personali saranno gestiti nel pieno rispetto delle norme sulla riservatezza.

  2. L' utente è tenuto alla corretta conservazione del materiale documentario e alla sua restituzione nei termini stabiliti.

Art. 20
Prestito interbibliotecario


Il Servizio bibliotecario attua il prestito interbibliotecario con gli istituti che ammettono la reciprocità, alle stesse condizioni del prestito diretto.

 

 

Art. 21
Gratuità e onerosità dei servizi

 

  1. I servizi forniti dalla Biblioteca sono, di norma, gratuiti ad eccezione di quelli che comportano costi aggiuntivi per la singola prestazione.

 

  1. Con appositi provvedimenti saranno stabiliti i servizi a pagamento, le modalità di fruizione degli stessi e le relative tariffe.

 

 

Art. 22
Carta dei servizi

 

  1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento viene adottata, anche attraverso forme di consultazione degli utenti del servizio, un'apposita Carta dei servizi che garantisca la certezza e la qualità dei servizi nonché i diritti dei cittadini utenti.

  2. La Carta dei servizi, seguendo le indicazioni generali disposte in detto regolamento, stabilisce le prestazioni che il servizio è in grado di garantire, il loro livello di qualità e le modalità della loro fruizione, nonché le forme messe a disposizione degli utenti.

  3. La Carta dei servizi è emanata dalla Giunta, su proposta del Consiglio, sulla base di un'ipotesi di razionale utilizzo delle risorse che l' Amministrazione mette a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi che essa stessa ha fissato, da rideterminare ogni qualvolta si ritenga necessario.

 

 

Art. 23
Comportamento dell' utente


Il comportamento degli utenti deve essere conforme ad una corretta fruizione del Servizio pubblico, del patrimonio, dei locali e degli strumenti della Biblioteca.

 


CAPO V
RAPPORTI ISTITUZIONALI CON L' UTENZA

 

Art. 24
Partecipazione e consultazione degli utenti


Nei modi previsti dalle norme dello Statuto della Provincia e indicati nella Carta dei Servizi, i cittadini, le associazioni culturali, quelli professionali dei bibliotecari, le Commissioni per la Biblioteca e le associazioni di utenti possono concorrere alla definizione degli obiettivi del Servizio.

DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

 

Art. 25


Per quanto non disciplinato espressamente dal presente Regolamento, valgono le norme degli altri Regolamenti Provinciali, e in particolare quelle dei Regolamenti dell' organizzazione degli uffici e dei servizi, dei contratti e di contabilità, di trasparenza e accesso ai documenti.

 

Art. 26


Copia del presente Regolamento e di altri provvedimenti che disciplinano il Servizio saranno esposti, in apposito albo, in ogni struttura operativa.

 

Art. 27

Il precedente Regolamento del Servizio bibliotecario è abrogato.